Introduzione, Requisiti soggettivi, Requisiti oggettivi, Regime avvio, Controlli
Introduzione
L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori possono inoltre svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Requisiti soggettivi
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di acconciatore sono necessari:
-
Iscrizione all’Albo imprese artigiane per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.
-
Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).
-
Requisiti professionali ovvero abilitazione professionale.
L’abilitazione, così come disposto dall’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, si consegue previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
-
dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico (si veda il Catalogo dell’offerta formativa regionale) oppure da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
in alternativa
- da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (si veda il Catalogo dell’offerta formativa regionale).
Il riconoscimento dell’abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi della normativa vigente, è disposto dalla Regione.
Qualora si possiedano requisiti professionali acquisiti al di fuori degli stati UE, la domanda di riconoscimento degli stessi deve essere inviata, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
- Per ogni sede o unità locale dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
Requisiti oggettivi
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Come previsto dal regolamento comunale, trattandosi di prestazione di servizi alla persona pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, tali attività devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso previste dalla legge e compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano Regolatore vigente.
Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile.
Ad esempio, in caso di coesistenza di attività artigianale prevalente di acconciatore e di attività commerciale secondaria di commercio al dettaglio, la destinazione d’uso del locale rimarrà quella relativa all’uso prevalente. In ottemperanza a quanto previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Tutto ciò a prescindere dal fatto che l’impresa titolare dell’attività sia iscritta, o meno, all’Albo imprese artigiane.
DOVE SI PUÒ ESERCITARE
Presso il domicilio dell’esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Tuttavia i locali, nei quali verrà svolta l’attività, devono essere separati da quelli di civile abitazione e devono essere in regola con le norme urbanistico-edilizie e con quelle relative alla destinazione d’uso.
Presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi.
Nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’attività professionale di acconciatore può essere svolta anche unitamente all’attività di estetista, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.
Nel caso in cui l’attività mista sia esercitata da impresa individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività medesime.
L’esercizio dell’attività non è subordinato al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale e non è ammesso in forma ambulante o di posteggio.
Possono esserci ulteriori disposizioni a cui ci si deve attenere contenute nel regolamento comunale del luogo dove si svolge l’attività.
Regime avvio
L’esercizio dell’attività, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di cui all’ articolo 40 della l.r. 8/2011 competente per il territorio in cui si svolge l’attività.
La SCIA deve essere corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
PROCEDIMENTI COLLEGATI
Qualora l’attività di acconciatore presenti un consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività, occorre avviare la pratica AUA
Occorre avviare la pratica di cambio di destinazione d’uso nel caso in cui i locali sede dell’attività richiedano questo adeguamento.
Controlli
I controlli sono svolti dall’Azienda per l’assistenza sanitaria competente per territorio e dalla Polizia Municipale.