Regione Umbria
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SCIA edilizia BETA

segnalazione certificata di inizio attività, titolo abilitativo, pratica edilizia

Interventi subordinati alla SCIA, Requisiti, Controlli, Costi, Adempimenti dei tecnici, Istruttoria preliminare, Documenti, Iter

Interventi subordinati alla SCIA

La L.R. 1/2015 disciplina le tipologie di interventi sottoposti alla SCIA:

  1. manutenzione straordinaria;

  2. interventi di restauro e risanamento conservativo;

  3. interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 7, comma 1, let. d) della L.R. 1/2015 che non comportino modifiche del sedime e della sagoma dell’edificio;

  4. interventi di cui all’articolo 119 della L.R. 1/2015, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi;

  5. varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

  6. opere pertinenziali di cui all’articolo 21, comma 4, del r.r. 2/2015.

Requisiti

Soggetti a cui è riconosciuto il diritto di inoltrare la richiesta di titolo abilitativo per cambio di destinazione d’uso:

• proprietario/i;

• usufruttuario/i;

• affittuario con titolo a costruire;

• altro titolo di diritto reale di godimento sull’immobile.

Controlli

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Costi

Si intendono:

i diritti di segreteria variabili da Comune a Comune e approvati da appositi regolamenti;

il contributo di costruzione relativo all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione disciplinato dal Titolo V, Capo IV della L.R. 1/2015;

le spese relative agli onorari da corrispondere ai professionisti incaricati.

Adempimenti di tecnici professionisti

Sulla base delle proprie competenze riconosciute dall’iscrizione ai relativi albi professionali, il tecnico, incaricato dal proprietario o da chi abbia i requisiti per ottenere un titolo abilitativo:

compila la dichiarazione di conformità sulla base del modello unificato approvato con DGR n. 700/2017

redige il progetto sulla base degli elaborati minimi definiti con DGR n. 700/2017

certifica ai sensi dell’art. 114, comma 7 della L.R. 1/2015, la conformità alle norme igienico-sanitarie per gli edifici a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, turistico-produttive e per i servizi

redige la eventuale documentazione ai fini dell’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 114, comma 11 della L.R. 1/2015

predispone la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o dell’autorizzazione paesaggistica semplificata

compila la certificazione in materia idrogeologica e di scarichi ai sensi dell’art. 127 della L.R. 1/2015.

Istruttoria preliminare

Il proprietario o chi ha titolo a presentare la SCIA o il progettista incaricato, può richiedere al SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare alla SCIA, nonché per acquisire la certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli.

Documenti da allegare alla SCIA

  • Dichiarazione firmata da un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto:
  1. agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati

  2. ai piani di settore

  3. alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali

  4. alle norme del regolamento comunale per l’attività edilizia comunale

  5. alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione

  6. alle norme concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche

  7. alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

  • Elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa.

  • Attestazione concernente il titolo di legittimazione.

  • Certificazione firmata dal progettista, in merito all’eventuale contributo di costruzione e al versamento del relativo importo, oltre che alle eventuali monetizzazioni previste dagli strumenti urbanistici.

  • Documentazione relativa alle autocertificazioni per l’eventuale autorizzazione paesaggistica.

  • Documentazione relativa alle eventuali certificazioni in** materia idrogeologica e di scarichi**.

  • Eventuali assensi necessari di cui all’articolo 113, comma 4 della e la ricevuta della L.R. 1/2015.

  • Ottenimento di pareri degli organi competenti per quanto previsto agli articoli 128 (Adempimenti in materia di assetto idraulico) e 129 della L.R. 1/2015 (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura).

Iter amministrativo

Competenze SUAPE

  1. Riceve la segnalazione corredata dagli elementi da allegare;

  2. Dichiara l’irricevibilità se accerta l’incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. Esito negativo;

  3. Verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, rilascia la ricevuta e la copia degli elaborati vistati. Esito positivo. L’attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA;

  4. Comunica il nominativo del responsabile del procedimento entro 10 gg. dal rilascio della ricevuta;

  5. In caso di esito non favorevole degli eventuali assensi e provvedimenti necessari, il SUAPE effettua comunicazione all’interessato entro cinque giorni dalla data in cui sono stati acquisiti agli atti, con le indicazioni che la segnalazione è priva di effetti.

Differimento di eventuale inizio attività edilizia

Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo, l’attività edilizia potrà essere iniziata soltanto dopo che l’amministrazione competente alla tutela di quel vincolo abbia disposto il parere e/o l’assenso necessario.

Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività

L’intervento oggetto della SCIA – avvenuto al momento della presentazione della segnalazione – può essere negato da un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività emanato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso il termine di trenta giorni, il comune può disporre la cessazione dell’intervento solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

False attestazioni

In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine o collegio di appartenenza. L’attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell’immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l’inizio dell’attività connessa al cambio di destinazione d’uso.

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