COSA È IL SUAPE?
L’acronimo SUAPE sta per Sportello Unico Attività Produttive Edilizia e consente all’utente cittadino/impresa/intermediario di relazionarsi con una sola struttura per presentare istanze, comunicazioni e segnalazioni. Il D.P.R. 160/2010 individua il SUAP, relativo alle Attività Produttive, come lo sportello di competenza comunale che assicuri “al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.”
Con la L.R. 8/2011 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) l’amministrazione regionale ha deciso di accorpare in un unico sportello le attività produttive e l’edilizia; inoltre si fa riferimento allo sviluppo di un “Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure”.
La regolamentazione del SUAPE, per la parte relativa ai procedimenti edilizi, è affidata alla L.R. 1/2015 (Testo Unico governo del territorio e materie correlate) che all’art.113 disciplina le funzioni, le competenze, gli ambiti di applicazioni e i rapporti intercorrenti tra la struttura organizzativa dello Sportello Unico e gli enti (o gli uffici) chiamati a intervenire per istruttorie, autorizzazioni, pareri.
Relativamente alle attività produttive, alcune leggi regionali stabiliscono l’ambito di applicazione del SUAPE. La L.R. 4/2013 (Testo Unico in materia di artigianato) individua il SUAPE come collettore per la presentazione della SCIA per le attività di acconciatore ed estetista.
La L.R. 10/2014 (Testo Unico in materia di commercio) stabilisce che per il richiedente (il cittadino/utente) il SUAPE è “l’unico punto di accesso in relazione a tutti i procedimenti e le vicende amministrative riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico”.
La L.R. 13/2013 (Testo Unico in materia di turismo) e la L.R. 8/2017 (Legislazione turistica regionale) stabiliscono con precisioni gli ambiti applicativi della categorie di settore al SUAPE.
QUAL È L’ENTE COMPETENTE DEL SUAPE?
Così come richiamato dalla norme in narrativa, il Comune è l’ente che ha la competenza dello Sportello Unico, ovvero sui procedimenti, a capo del responsabile del procedimento individuato dalla struttura del SUAPE, aventi per oggetto l’attività edilizia e le attività produttive.
La normativa indica le modalità organizzative e funzionali attraverso le quali il SUAPE si relaziona con i cittadini e indica come punto di approccio la definizione di uno sportello vero e proprio – un ufficio, un indirizzo, un numero di telefono, un referente – e come punto di arrivo (situazione a tendere già presente in alcuni Comuni) la digitalizzazione dei procedimenti attraverso la gestione di piattaforme telematiche.
CHI SI DEVE RIVOLGERE AL SUAPE?
• Il cittadino richiedente un titolo abilitativo nel settore dell’edilizia;
• il cittadino interessato ad aprire un esercizio commerciale o a intraprendere un’attività produttiva;
• le imprese rappresentate dai titolari o dai delegati;
• gli intermediari qualificati incaricati.
PERCHÈ IL SUAPE?
Lo Sportello Unico nasce con l’obiettivo di Semplificare i procedimenti amministrativi, mettendo a disposizione dell’utente un luogo che possa garantire risposte imparziali e trasparenti in tempi certi e definiti, ai sensi della legge 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni.
QUALI ALTRI ENTI PUBBLICI VENGONO COINVOLTI NEL SUAPE?
Per la definizione dei procedimenti amministrativi a volte sono necessari pareri e autorizzazioni di amministrazioni diverse dai Comuni di cui il SUAPE si può far carico di ottenere svolgendo (quasi) la funzione di intermediario tra il cittadino e gli enti coinvolti che come indicato dalle norme sono: le Asl, le Soprintendenze, la Forestale, i Vigili del Fuoco, le Regioni, le Province, le Autorità di Bacino ecc.